Limitazione, sospensione e cessazione
1. Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente commerciale, comunica a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto durevole.
2. Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale comunica a quest’ultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto durevole.
3. In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi di intermediazione online fornisce all’utente commerciale l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami di cui all’. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi di intermediazione online, quest’ultimo reintegra senza indugio l’utente commerciale, compreso l’eventuale accesso all’utente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dall’uso dei pertinenti servizi di intermediazione online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto.
4. Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi di intermediazione online:
a)
è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dell’insieme dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure
b)
esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione;
c)
può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi di intermediazione online in questione.
Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di intermediazione online fornisce all’utente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto durevole.
5. Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
Un prestatore di servizi di intermediazione online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto all’obbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi di intermediazione online in questione.
Storico versioni
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In sintesi
L'articolo stabilisce le regole che una piattaforma di intermediazione online deve rispettare quando decide di limitare, sospendere o interrompere del tutto i servizi verso un'impresa venditrice. Se la piattaforma vuole limitare o sospendere singoli beni o servizi, deve motivare la scelta su supporto durevole al massimo quando la decisione diventa efficace; se invece vuole chiudere del tutto l'account, deve dare un preavviso motivato di almeno 30 giorni. Il venditore ha sempre il diritto di chiarire i fatti tramite la procedura interna di gestione reclami e, se la decisione viene revocata, deve essere reintegrato immediatamente anche nell'accesso ai dati. Il preavviso di 30 giorni non si applica in casi eccezionali, come obblighi di legge, recesso per motivi imperativi previsti dal diritto nazionale o violazioni ripetute delle condizioni contrattuali da parte dell'utente.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire trasparenza, correttezza e tutela agli utenti commerciali nei confronti delle decisioni dei fornitori di intermediazione online che limitano, sospendono o interrompono i loro servizi. Serve a evitare chiusure o restrizioni arbitrarie, assicurando tempi congrui di preavviso, motivazioni chiare e la possibilità di contestare le decisioni.
A chi si applica
Si applica ai fornitori di servizi di intermediazione online e agli utenti commerciali che offrono beni o servizi tramite tali piattaforme.
Esempio pratico
Una piattaforma e-commerce decide di chiudere definitivamente l'account di un venditore di scarpe. Per farlo, deve inviargli con almeno 30 giorni di anticipo una comunicazione scritta su supporto durevole specificando le ragioni e i fatti precisi alla base della decisione. Il venditore può fare reclamo e, qualora la piattaforma riconosca l'errore e revochi la chiusura, deve essere riattivato subito insieme a tutti i suoi dati pregressi.
Adempimenti e conseguenze
I fornitori devono motivare per iscritto su supporto durevole le decisioni di limitazione, sospensione o cessazione (con preavviso di almeno 30 giorni per la cessazione completa, salvo eccezioni); devono offrire l'opportunità di chiarire i fatti tramite reclamo interno e reintegrare tempestivamente l'utente e i suoi dati in caso di revoca.
Domande frequenti
Con quanto anticipo deve essere comunicata la chiusura completa dei servizi a un utente commerciale?La cessazione completa della fornitura dei servizi deve essere comunicata con le relative motivazioni su supporto durevole almeno 30 giorni prima che prenda effetto.
Cosa succede se la limitazione, la sospensione o la cessazione viene revocata?Il fornitore reintegra l'utente commerciale senza indugio, garantendogli nuovamente l'eventuale accesso ai dati personali o ad altri dati derivanti dall'uso dei servizi prima della decisione.
Quando la piattaforma può cessare il servizio senza rispettare il preavviso di 30 giorni?Il preavviso di 30 giorni non si applica in caso di obbligo normativo che impone l'interruzione immediata, in caso di recesso per motivi imperativi a norma del diritto nazionale o se la piattaforma dimostra che l'utente ha violato ripetutamente i termini e le condizioni.