Art. 4

Limitazione, sospensione e cessazione

In vigore dal 20 giu 2019
Limitazione, sospensione e cessazione 1.   Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale in relazione a singoli beni o servizi offerti da tale utente commerciale, comunica a quest’ultimo, preventivamente o al momento in cui la limitazione o la sospensione o prende effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto durevole. 2.   Un fornitore di servizi di intermediazione online che decida di cessare completamente la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale comunica a quest’ultimo, almeno 30 giorni prima che la cessazione prenda effetto, le motivazioni di tale decisione usando un supporto durevole. 3.   In caso di limitazione, sospensione o cessazione, il fornitore di servizi di intermediazione online fornisce all’utente commerciale l’opportunità di chiarire i fatti e le circostanze nell’ambito del processo interno di gestione dei reclami di cui all’. Qualora la limitazione, la sospensione o la cessazione sia revocata dal fornitore di servizi di intermediazione online, quest’ultimo reintegra senza indugio l’utente commerciale, compreso l’eventuale accesso all’utente commerciale ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, derivanti dall’uso dei pertinenti servizi di intermediazione online prima che la limitazione, la sospensione o la cessazione avesse effetto. 4.   Il termine di preavviso di cui al paragrafo 2 non si applica quando un fornitore di servizi di intermediazione online: a) è tenuto ad adempiere a un obbligo normativo o regolamentare che gli impone di cessare re la fornitura dell’insieme dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale in un modo che non gli consente di rispettare il termine di preavviso, oppure b) esercita un diritto di recesso fondato su motivi imperativi a norma del diritto nazionale in conformità con il diritto dell’Unione; c) può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, con conseguente cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi di intermediazione online in questione. Nei casi in cui non si applica il termine di preavviso di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di intermediazione online fornisce all’utente commerciale interessato le motivazioni di tale decisione senza indebito ritardo usando un supporto durevole. 5.   Le motivazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e al secondo comma del paragrafo 4 contengono un riferimento ai fatti o alle circostanze specifici, compreso il contenuto delle notifiche di terzi, che hanno portato alla decisione del fornitore di servizi di intermediazione online, nonché un riferimento alle pertinenti ragioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c). Un prestatore di servizi di intermediazione online non è tenuto a fornire una motivazione se è soggetto all’obbligo normativo o regolamentare di non divulgare i fatti o le circostanze specifici oppure il riferimento alle pertinenti ragioni o se può dimostrare che l’utente commerciale interessato ha ripetutamente violato i termini e le condizioni applicabili, determinando la cessazione della fornitura dell’insieme dei servizi di intermediazione online in questione.
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