Art. 20
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda talune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda talune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
L'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:
1)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure di arresto definitivo per realizzare gli obiettivi del piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1)»."
2)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4 bis. Le spese connesse alle misure di arresto definitivo adottate per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1022 sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP dalla data di entrata in vigore di tale regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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