Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni in aggiunta alle definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11) e all' del regolamento (CE) n. 1967/2006:
1) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche (geographical sub-areas – GSA) della CGPM 1 (Mare di Alboran settentrionale), 2 (Isola di Alboran), 5 (Isole Baleari), 6 (nord della Spagna), 7 (Golfo del Leone), 8 (Corsica), 9 (Mar Ligure e Mare Tirreno settentrionale), 10 (Mare Tirreno meridionale) e 11 (Sardegna) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
2) «stock considerati»: gli stock elencati all', paragrafo 2;
3) «stock più vulnerabile»: lo stock per cui, al momento di stabilire lo sforzo di pesca massimo consentito, la mortalità per pesca dell'anno precedente è la più distante dal valore FMSY determinato nei migliori pareri scientifici disponibili;
4) «intervallo di FMSY»: un intervallo di valori indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, all'interno del quale tutti i livelli di mortalità per pesca producono a lungo termine il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza provocare ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY. Ad esso è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento (BLIM) non sia superiore al 5 %;
5) «valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, produce il rendimento massimo a lungo termine;
6) «MSY FLOWER»: il valore più basso all'interno dell'intervallo di FMSY;
7) «MSY FUPPER»: il valore più alto all'interno dell'intervallo di FMSY;
8) «intervallo inferiore di FMSY»: intervallo di valori compresi tra l'MSY FLOWER e il valore FMSY;
9) «intervallo superiore di FMSY»: intervallo di valori compresi tra il valore FMSY e l'MSY FUPPER;
10) «BLIM»: il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;
11) «BPA»: il valore precauzionale di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, che garantisce che la probabilità che la biomassa riproduttiva scenda al di sotto del BLIM non superi il 5 %;
12) «gruppo di sforzo di pesca»: un'unità di gestione della flotta di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito;
13) «gruppo di stock»: un gruppo di stock catturati insieme come indicato all'allegato I;
14) «giorno di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave si trova nel Mar Mediterraneo occidentale ed è fuori dal porto.
Storico versioni
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