Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011
In vigore dal 5 giu 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011
Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito nel presente regolamento, effettuate dai pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall’accordo CGPM.»;
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), all’ del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2), si applicano le definizioni seguenti:
(*1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."
(*2) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).»;"
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«e) “zona tampone”: una zona che circonda una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l’accesso accidentale, rafforzando la protezione dell’area delimitata;
f) “dedito alla pesca dell’occhialone”: che pratica attività di pesca in cui il quantitativo di occhialone presente a bordo o sbarcato rappresenta più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea.»;
3)
dopo l’articolo 9 è inserita la sezione seguente:
«
Sezione I bis
Zone soggette a restrizione dell’attività di pesca al fine di proteggere gli habitat ittici essenziali e gli ecosistemi marini vulnerabili;
Articolo 9 bis
Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia
La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:
1)
zona di restrizione della pesca “Est del Banco Avventura” delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E
—
37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E
—
37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E
—
37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E
2)
zona di restrizione della pesca “Ovest del Bacino di Gela” delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E
—
37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E
—
36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E
—
36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E
3)
zona di restrizione della pesca “Est del Banco di Malta” delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E
—
36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E
—
35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E
—
35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E;
Articolo 9 ter
Zone tampone nel Canale di Sicilia
1. Attorno alla zona di restrizione della pesca “Est del Banco Avventura” di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E
—
37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E
—
37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E
—
37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E
2. Attorno alla zona di restrizione della pesca “Ovest del Bacino di Gela” di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E
—
37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E
—
36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E
—
36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E
3. Attorno alla zona di restrizione della pesca “Est del Banco di Malta” di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E
—
36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E
—
35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E
—
35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E
4. Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone di cui al presente articolo garantiscono un’adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro sistema di controllo dei pescherecci (VMS). Le navi non dotate di trasponditore VMS che intendono pescare con reti a strascico nelle zone tampone dispongono di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.
Articolo 9 quater
Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico
1. La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
43° 32,044’ N, 15° 16,501’ E
—
43° 05,452’ N, 14° 58,658’ E
—
43° 03,477’ N, 14° 54,982’ E
—
42° 50,450’ N, 15° 07,431’ E
—
42° 55,618’ N, 15° 18,194’ E
—
43° 17,436’ N, 15° 29,496’ E
—
43° 24,758’ N, 15° 33,215’ E
2. Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
43° 03,477’ N, 14° 54,982’ E
—
42° 49,811’ N, 14° 29,550’ E
—
42° 35,205’ N, 14° 59,611’ E
—
42° 49,668’ N, 15° 05,802’ E
—
42° 50,450’ N, 15° 07,431’ E
3. Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
43° 17,436’ N, 15° 29,496’ E
—
43° 24,758’ N, 15° 33,215’ E
—
43° 20,345’ N, 15° 47,012’ E
—
43° 18,150’ N, 15° 51,362’ E
—
43° 13,984’ N, 15° 55,232’ E
—
43° 12,873’ N, 15° 52,761’ E
—
43° 13,494’ N, 15° 40,040’ E.
Articolo 9 quinquies
Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo
1. Fatto salvo l’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nelle zone di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un’autorizzazione specifica e se ha un’attività di pesca comprovata nelle zone in questione.
2. Nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 2, i pescherecci autorizzati non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana.
3. Nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafo 3, alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5.00 alle ore 22.00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5.00 del lunedì alle ore 22.00 del giovedì.
4. Alle navi autorizzate a pescare nella zona di cui all’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate per l’anno successivo. Per ciascuna nave, l’elenco contiene le seguenti informazioni:
a)
nome della nave;
b)
numero di immatricolazione della nave;
c)
identificativo unico della CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);
d)
nome precedente (se del caso);
e)
bandiera precedente (se del caso);
f)
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
g)
indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);
h)
tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL);
i)
nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori,
j)
attrezzo/i principale/i utilizzato/i per pescare nella zona di restrizione della pesca;
k)
periodo stagionale in cui è autorizzata la pesca nella zona di restrizione della pesca;
l)
numero di giorni di pesca cui ciascuna nave ha diritto;
m)
porto designato.
6. I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo. L’elenco di questi porti è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.
7. Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui all’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dotate di sistemi VMS e/o sistemi di identificazione automatica (AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.
8. I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo sistemi VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.
Articolo 9 sexies
Restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran
1. Sulla base dei pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire restrizioni spaziali/temporali nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I) in cui le attività di pesca sono vietate o limitate, al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame e/o dei riproduttori di occhialone.
2. Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM e alla Commissione, entro l’11 gennaio 2020, le zone e le restrizioni da essi applicate.».
4)
al titolo II, capo I, è aggiunta la sezione seguente:
«
Sezione III
Fermo temporaneo del Golfo di Gabes
Articolo 11 bis
Fermo temporano del Golfo di Gabes
Dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata di profondità di 200 metri della sottozona geografica 14 della CGPM (Golfo di Gabes secondo la definizione di cui all’allegato I).»;
5)
nel titolo II è aggiunto il capo seguente:
«
CAPO II BIS
Fermo temporaneo nel Mar Nero
Articolo 14 bis
Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato nel Mar Nero
1. Nel periodo da aprile a giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro interessato istituisce nel Mar Nero un periodo di fermo della durata minima di due mesi.
2. Gli Stati membri possono definire ulteriori restrizioni spaziali/temporali in cui le attività di pesca possono essere vietate o limitate al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame di rombo chiodato.»;
6)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 16 quater bis
Fermi precauzionali per il corallo rosso
1. Al raggiungimento di un livello limite di catture di corallo rosso di cui ai paragrafi 2 e 3 gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attività di pesca del corallo rosso.
2. Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di corallo rosso prelevate da un dato banco in un determinato anno.
3. Qualora i banchi di corallo non siano ancora stati debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo di cui al paragrafo 1 si applicano a livello del riquadro statistico della CGPM.
4. Nella decisione che istituisce un fermo a norma del paragrafo 1 gli Stati membri definiscono la zona geografica interessata, la durata del fermo e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante il fermo.
5. Gli Stati membri che istituiscono fermi di pesca ne informano senza indugio il segretariato della CGPM e la Commissione.
Articolo 16 quater ter
Fermi spaziali/temporali
Gli Stati membri che praticano attivamente la raccolta del corallo rosso stabiliscono, entro l’11 gennaio 2020, ulteriori fermi per la protezione di corallo rosso sulla base dei pareri scientifici disponibili.»;
7)
nel titolo II, dopo il capo IV, è aggiunto il capo seguente:
«
CAPO IV BIS
Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero
Articolo 16 quinquies bis
Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo del Mar Nero
Non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti né esposti o messi in vendita esemplari di spinarolo del Mar Nero di dimensioni inferiori a 90 cm. Tali esemplari di spinarolo catturati accidentalmente sono immediatamente rilasciati, nella misura del possibile, vivi e indenni. I comandanti dei pescherecci registrano nel giornale di pesca le catture accidentali, i rilasci e/o i rigetti dello spinarolo. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla CGPM e alla Commissione nella loro relazione annuale al comitato scientifico consultivo per la pesca e tramite il quadro di raccolta dei dati della CGPM.»;
8)
è inserito il titolo seguente:
«TITOLO II BIS
CAPACITÀ DI PESCA E POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 16 quaterdecies
Limiti di cattura per il corallo rosso
Ogni Stato membro può istituire nel Mar Mediterraneo un sistema di limiti di cattura individuali giornalieri e/o annuali per il corallo rosso.
Articolo 16 quindecies
Capacità della flotta peschereccia o sforzo di pesca per l’occhialone nel Mare di Alboran
Entro il 2020 gli Stati membri mantengono i livelli di capacità della flotta peschereccia o dello sforzo di pesca ai livelli autorizzati e applicati negli ultimi anni nella pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I).»;
9)
l’articolo 17 bis è abrogato.
10)
nel titolo III sono aggiunti i capi seguenti:
«
CAPO III
Controllo della pesca del corallo
Articolo 22 bis
Autorizzazioni di pesca del corallo rosso
1. Le navi o i pescatori autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità che precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio della pesca.
2. In assenza dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è vietato raccogliere, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso.
3. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno. Per ogni nave, l’elenco comprende i seguenti dati:
a)
nome della nave;
b)
numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dalla parte contraente);
c)
numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001);
d)
porto di immatricolazione (nome del porto per esteso);
e)
nome precedente (se del caso);
f)
bandiera precedente (se del caso);
g)
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
h)
indicativo internazionale di chiamata (se disponibile);
i)
VMS o altre apparecchiature di geolocalizzazione (indicare sì/no);
j)
tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW;
k)
attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l’osservatore/gli osservatori (indicare sì/no);
l)
periodo di tempo in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso;
m)
zona/e in cui è autorizzata la pesca del corallo rosso: sottozone geografiche CGPM e celle della griglia statistica CGPM;
n)
partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare sì/no; fornire una descrizione).
4. Gli Stati membri non aumentano il numero di autorizzazioni di pesca fino a quando dai pareri scientifici non risulti che lo stato delle popolazioni di corallo rosso è soddisfacente.
Articolo 22 ter
Registrazione delle catture di corallo rosso
1. Al termine delle operazioni di pesca, o al più tardi al momento dello sbarco in porto in caso di bordate di pesca giornaliere, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano le catture in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie.
2. I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del raccolto, e l’attività di pesca per zona e per profondità, nonché, ove possibile, il numero di giorni di pesca e di immersioni. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 22 quater
Notifica preventiva per il corallo rosso
Tra due e quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:
a)
l’ora di arrivo prevista;
b)
il numero d’identificazione esterno e il nome del peschereccio;
c)
il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;
d)
le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.
Articolo 22 quinquies
Porti designati per il corallo rosso
I pescatori o i pescherecci autorizzati sbarcano le catture di corallo rosso unicamente nei porti designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i porti in cui è autorizzato lo sbarco di corallo rosso e trasmette un elenco di tali porti al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei porti designati già comunicati.
Articolo 22 sexies
Controllo degli sbarchi di corallo rosso
Ogni Stato membro stabilisce un programma di controllo sulla base di un’analisi dei rischi, in particolare per verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.
Articolo 22 septies
Trasbordo di corallo rosso
Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.
Articolo 22 octies
Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso
Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca di corallo rosso provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo della CGPM di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sugli aspetti seguenti:
a)
lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di immersioni a settimana) e i livelli di cattura globali per stock su scala locale, nazionale o sovranazionale;
b)
i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
c)
gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche, come proposto dalle parti contraenti della CGPM;
d)
possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca.
CAPO IV
Misure di controllo relative a determinate sottozone geografiche CGPM
Sezione I
Controllo della pesca dell’occhialone nel Mare di Alboran
Articolo 22 nonies
Comunicazione delle catture e delle catture accessorie giornaliere di occhialone
Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri istituiscono un meccanismo per garantire che siano comunicate tutte le catture commerciali e le catture accessorie giornaliere di occhialone nel Mare di Alboran (sottozone geografiche 1, 2 e 3 della CGPM quali definite nell’allegato I), a prescindere dal peso vivo delle catture stesse. Nel caso della pesca ricreativa, gli Stati membri si adoperano per registrare o formulare stime delle catture di tale specie.
Articolo 22 decies
Autorizzazioni di pesca e attività di pesca
1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati a detenere a bordo o a sbarcare quantitativi di occhialone prelevati nel Mare di Alboran che rappresentino più del 20 % delle catture in peso vivo dopo la cernita per marea. Tale registro viene conservato e aggiornato.
2. I pescherecci dediti alla pesca dell’occhialone sono autorizzati a svolgere attività di pesca unicamente se queste sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, che specifichi le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività. L’autorizzazione contiene i dati di cui all’allegato VIII.
3. Gli Stati membri:
a)
comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione per l’anno in corso o per l’anno/gli anni successivo/i. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro la fine di febbraio di ogni anno. L’elenco contiene i dati di cui all’allegato VIII;
b)
comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro la fine di novembre di ogni anno a decorrere dal 30 novembre 2018 e, al più tardi, dal 30 novembre 2020, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui al paragrafo 1, recante le seguenti informazioni minime:
i)
numero di giorni di pesca,
ii)
zona di sfruttamento, e
iii)
catture di occhialone.
4. Tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri autorizzate a pescare l’occhialone sono dotate di un VMS o di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.
Articolo 22 undecies
Monitoraggio scientifico
Gli Stati membri aventi flotte dedite alla pesca dell’occhialone provvedono affinché sia debitamente predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio adeguato delle attività di pesca e delle catture, per consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri almeno sui seguenti aspetti:
a)
le caratteristiche dell’attrezzo da pesca, in particolare la lunghezza massima del palangaro e delle reti fisse e il numero, il tipo e le dimensioni degli ami;
b)
lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di giorni di pesca per settimana) e i livelli complessivi delle catture praticate dalle flotte pescherecce commerciali. Dovrebbe inoltre essere fornita una stima delle catture della pesca ricreativa;
c)
i valori di riferimento per la gestione e la conservazione al fine di istituire piani di gestione pluriennali per una pesca sostenibile in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;
d)
gli effetti socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche identificate dalla CGPM e/o dalle parti contraenti;
e)
possibili fermi spaziali/temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca;
f)
il potenziale impatto della pesca ricreativa sullo o sugli stock di occhialone.
Sezione II
Canale di Sicilia
Articolo 22 duodecies
Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali nel Canale di Sicilia
1. Le navi dedite alla pesca a strascico di stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I) sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività.
2. L’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (*3), i dati seguenti:
a)
numero di immatricolazione CGPM;
b)
nome precedente (se del caso);
c)
precedente bandiera (se del caso);
d)
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso).
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica tale elenco all’organismo da essa designato e al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:
i)
numero di giorni di pesca,
ii)
zona di sfruttamento, e
iii)
catture di nasello e gambero rosa mediterraneo.
Articolo 22 terdecies
Porti designati
1. Ogni Stato membro designa porti di sbarco in cui possono essere effettuati gli sbarchi di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, in conformità dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della CGPM e alla Commissione un elenco di porti di sbarco designati entro il 30 novembre 2018. Qualsiasi successiva modifica di tale elenco è tempestivamente notificata al segretariato della CGPM e alla Commissione.
2. È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia al di fuori dei porti di sbarco designati dagli Stati membri.
Articolo 22 quaterdecies
Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza nel Canale di Sicilia
1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell’ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza («programma») applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I («zona di ispezione e sorveglianza»).
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell’ambito del programma. La Commissione o un organismo da essa designato può altresì assegnare al programma ispettori dell’Unione.
3. La Commissione o un organo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l’Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all’Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, come pure i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l’anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1o dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione.
5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta d’ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell’allegato IV.
6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell’ambito del programma espongono una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell’allegato V.
7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.
8. Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell’entrata nella zona, un elenco contenente gli avvistamenti istituito in conformità dell’allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni condotte nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.
Articolo 22 quindecies
Svolgimento di ispezioni
1. Gli ispettori assegnati al programma:
a)
prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
b)
espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell’allegato V;
c)
limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
2. Al momento dell’abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio il documento di identità di cui all’allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.
3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell’allegato VI.
4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante della nave, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune, e che deve altresì apporvi la sua firma.
5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione nonché alla Commissione e/o all’organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.
6. Il numero di ispettori che compongono la squadra e la durata dell’ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
Articolo 22 sexdecies
Infrazioni
1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le seguenti attività:
a)
le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
b)
ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
c)
l’esercizio della pesca in assenza di un VMS.
2. In caso di infrazione accertata nell’ambito di un abbordaggio e di un’ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione o l’organismo da essa designato, che notifica lo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano altresì qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.
3. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione nell’ambito della quale si è accertata un’infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un’indagine.
4. Nel caso in cui sia accertata un’infrazione durante un’ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 3, e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.
Sezione 3
Mar Nero
Articolo 22 septdecies
Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato nel Mar Nero
1. Entro il 20 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I). Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM.
2. L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:
a)
numero di immatricolazione CGPM;
b)
nome precedente (se del caso);
c)
precedente bandiera (se del caso);
d)
informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);
e)
principali specie bersaglio;
f)
principale/i attrezzo/i da pesca utilizzato/i per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all’allegato III, sezione C;
g)
periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso).
3. Su richiesta della CGPM, gli Stati membri comunicano informazioni sui pescherecci autorizzati a esercitare attività di pesca in un determinato periodo. In particolare, gli Stati membri comunicano i nomi dei pescherecci interessati, il loro numero di identificazione esterno e le possibilità di pesca assegnate a ciascun peschereccio.
4. Le reti da imbrocco non marcate rinvenute in mare, utilizzate nella pesca del rombo chiodato e abbandonate, sono recuperate a cura delle autorità competenti dello Stato membro costiero. Tali reti vengono confiscate in attesa di identificare il proprietario, o distrutte se il proprietario non può essere identificato.
5. Ogni Stato membro interessato designa punti di sbarco in cui sono effettuati gli sbarchi e i trasbordi di rombo chiodato catturato nel Mar Nero, in conformità dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’elenco di tali punti di sbarco è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 novembre di ogni anno.
6. Ai pescherecci è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei punti di sbarco di cui al paragrafo 5, qualsiasi quantitativo di rombo chiodato catturato nel Mar Nero.
Articolo 22 octodecies
Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero
1. Gli Stati membri stabiliscono piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza («piani nazionali») intesi ad attuare le disposizioni dell’articolo 22 septdecies, che assicurino, in particolare, che le catture e/o lo sforzo di pesca mensili siano rigorosamente monitorati e registrati.
2. I piani nazionali contengono gli elementi seguenti:
a)
una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l’attuazione dei piani nazionali;
b)
una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate;
c)
piani d’azione per il controllo dei mercati e del trasporto;
d)
definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco;
e)
orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l’insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui:
i)
norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita;
ii)
misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee;
iii)
strategie di campionamento;
iv)
meccanismi di controllo incrociato;
f)
formazione di ispettori nazionali in vista dell’esecuzione dei compiti di cui all’allegato II.
3. Entro il 20 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano i piani alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali piani al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.
Articolo 22 novodecies
Monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero
Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano al comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM e alla Commissione eventuali ulteriori informazioni a sostegno del monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).»;"
11)
l’articolo 23 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«(a)
i dati relativi al corallo rosso di cui all’articolo 22 ter; e»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«8. Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro presenta al segretariato della CGPM e alla Commissione una relazione dettagliata sulle loro attività di pesca riguardanti il corallo rosso. Tale relazione comprende informazioni almeno per quanto riguarda le catture totali e le zone di sfruttamento e, se possibile, il numero di immersioni e la media delle catture per immersione.»;
12)
gli allegati IV, V, VI, VII e VIII sono aggiunti conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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