Art. 1
In vigore dal 4 giu 2019
Le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti che garantiscono condizioni uniformi di esecuzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2015/848 sono stabilite nell'allegato.
I registri fallimentari sono interconnessi conformemente a tali specifiche e misure tecniche e altri requisiti entro il 30 giugno 2021.
Storico versioni
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