Art. 2
In vigore dal 4 giu 2019
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011;
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
c)
ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto di cui all', paragrafo 1, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria,
la Commissione può modificare l', paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta originaria e soggette a un dazio medio ponderato del 14,6 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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