Art. 1

In vigore dal 29 mag 2019
All'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3.   Ai fini del calcolo dell'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e delle emissioni specifiche medie provvisorie di CO2 e ai fini della verifica dei valori di ingresso utilizzati ai sensi dell'allegato II, parte A, punto 1 bis.1, del regolamento (UE) n. 510/2011, i costruttori presentano alla Commissione, mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente, i dati relativi a ciascun veicolo di base soggetto a omologazione in più fasi da essi venduto nell'anno civile precedente nell'Unione, come specificato all'allegato II, parte A, punto 1 quater, di detto regolamento. I dati sono inviati mediante trasferimento elettronico al Data Repository gestito dall'Agenzia europea dell'ambiente. 4.   Qualora i costruttori non presentino i dati dettagliati di cui al paragrafo 3, l'obiettivo provvisorio per le emissioni specifiche e le emissioni specifiche medie provvisorie sono calcolati sulla base dei dati dettagliati forniti dagli Stati membri.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:987:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo