Art. 2

In vigore dal 29 mag 2019
La sostanza Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell'allegato del presente regolamento e nei regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007, (CE) n. 209/2008 e (CE) n. 232/2009, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, etichettati in conformità a detti regolamenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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