Art. 1
In vigore dal 28 mag 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 è così modificato:
(1)
all'articolo 5, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le autorità competenti aggiornano entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva. Tali informazioni riguardano l'anno di calendario precedente.
Le autorità competenti aggiornano periodicamente, e in ogni caso entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), della suddetta direttiva per gli enti soggetti alla loro vigilanza prudenziale, a meno che non vi sia nessuna modifica rispetto all'ultima pubblicazione di tali informazioni.»;
(2)
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
(3)
l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
(4)
l'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento;
(5)
l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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