Art. 17
Designazione dell'autorità competente
In vigore dal 24 mag 2019
Designazione dell'autorità competente
1. Ciascuno Stato membro designa una o più entità in qualità di autorità competente per i compiti di cui all'.
2. Qualora designi più di un'entità come autorità competente, lo Stato membro:
a)
definisce chiaramente le aree di competenza di ciascuna autorità competente in termini di responsabilità;
b)
istituisce un appropriato meccanismo di coordinamento tra tali entità al fine di garantire l'efficace sorveglianza di tutte le organizzazioni e le persone soggette al presente regolamento.
Storico versioni
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