Art. 17

Designazione dell'autorità competente

In vigore dal 24 mag 2019
Designazione dell'autorità competente 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più entità in qualità di autorità competente per i compiti di cui all'. 2.   Qualora designi più di un'entità come autorità competente, lo Stato membro: a) definisce chiaramente le aree di competenza di ciascuna autorità competente in termini di responsabilità; b) istituisce un appropriato meccanismo di coordinamento tra tali entità al fine di garantire l'efficace sorveglianza di tutte le organizzazioni e le persone soggette al presente regolamento.
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