Art. 1

In vigore dal 17 mag 2019
Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2014) sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna 16 unità Francia 12 unità b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna 21 unità Portogallo 6 unità c) tonniere con lenze e canne: Spagna 8 unità Francia 4 unità Portogallo 2 unità
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