Art. 1
In vigore dal 17 mag 2019
Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2014) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna
16
unità
Francia
12
unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna
21
unità
Portogallo
6
unità
c)
tonniere con lenze e canne:
Spagna
8
unità
Francia
4
unità
Portogallo
2
unità
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