Art. 2

In vigore dal 16 mag 2019
Gli Stati membri notificano alla Commissione i seguenti tipi di accordi entro il 1o gennaio 2020, qualora questi non siano stati già notificati a norma delle decisioni 2006/920/CE (6), 2008/231/CE (7), 2011/314/UE (8) o 2012/757/UE della Commissione: a) accordi bilaterali o multilaterali tra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza, che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale; b) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura di uno o più Stati membri e almeno un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura di un paese terzo, che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2019/773 — Testo vigente | Portale Normativo