Art. 3

In vigore dal 14 mag 2019
Le deroghe di cui agli si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2019/766 — Testo vigente | Portale Normativo