Art. 1
Modifiche della direttiva (UE) 2016/97
In vigore dal 13 mag 2019
Modifiche della direttiva (UE) 2016/97
L’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97 è così modificato:
1)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell’Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 300 380 EUR per ciascun sinistro e di 1 924 560 EUR l’anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall’impresa di assicurazione, dall’impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.»;
2)
al paragrafo 6, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
norme secondo cui l’intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 19 510 EUR;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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