Art. 3

In vigore dal 30 apr 2019
1.   A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one per fini diversi dalla conservazione e non conformi alle restrizioni stabilite nel presente regolamento non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 27 febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one per fini diversi dalla conservazione e non conformi alle restrizioni stabilite nel presente regolamento non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione. 2.   A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one come conservante e non conformi alle condizioni stabilite nel presente regolamento non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 27 febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one come conservante e non conformi alle condizioni stabilite nel presente regolamento non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
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