Art. 2
In vigore dal 30 apr 2019
A decorrere dal 22 novembre 2019 le tinture per capelli, i prodotti per la colorazione delle sopracciglia e i prodotti per la colorazione delle ciglia contenenti le sostanze vietate dal presente regolamento non sono immessi sul mercato dell'Unione.
A decorrere dal 22 febbraio 2020 le tinture per capelli, i prodotti per la colorazione delle sopracciglia e i prodotti per la colorazione delle ciglia contenenti le sostanze vietate dal presente regolamento non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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