Art. 1
In vigore dal 29 apr 2019
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1067/2008 è modificato come segue:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il contingente tariffario di importazione di cui all', paragrafo 1, è suddiviso in tre sottocontingenti:
a)
sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;
b)
sottocontingente II (numero d'ordine 09.4125): 2 371 600 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti;
c)
sottocontingente III (numero d'ordine 09.4133): 129 577 tonnellate erga omnes.»;
2)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il sottocontingente II è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:
a)
sottoperiodo 1: dal 1o gennaio al 31 marzo: 592 900 tonnellate;
b)
sottoperiodo 2: dal 1o aprile al 30 giugno: 592 900 tonnellate;
c)
sottoperiodo 3: dal 1o luglio al 30 settembre: 592 900 tonnellate;
d)
sottoperiodo 4: dal 1o ottobre al 31 dicembre: 592 900 tonnellate.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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