Art. 1
Deroga
In vigore dal 25 apr 2019
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma delle Isole Baleari, alla pesca del rossetto (Aphia minuta), del ghiozzo di Ferrer (Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) praticata con sciabiche da natante utilizzate da imbarcazioni:
a)
registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l'ambiente marino delle Isole Baleari;
b)
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché
c)
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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