Art. 2

In vigore dal 24 apr 2019
1.   In deroga all', se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima della data a decorrere dalla quale si applica l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, la suddivisione del contingente tariffario è fatta applicando la percentuale dell'UE a 27 a una base costituita dai quantitativi di tale contingente disponibili dopo l'ultima assegnazione. 2.   Entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un'opportuna comunicazione sul web, i quantitativi disponibili in tale data.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2019/653 — Testo vigente | Portale Normativo