Art. 2
In vigore dal 24 apr 2019
1. In deroga all', se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima della data a decorrere dalla quale si applica l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, la suddivisione del contingente tariffario è fatta applicando la percentuale dell'UE a 27 a una base costituita dai quantitativi di tale contingente disponibili dopo l'ultima assegnazione.
2. Entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un'opportuna comunicazione sul web, i quantitativi disponibili in tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:653:oj#art-2