Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 23 apr 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce in quali casi e a quali condizioni il documento sanitario comune di entrata («DSCE») di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve accompagnare fino al luogo di destinazione ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, destinata all'immissione in commercio («partita»).
2. Il presente regolamento non si applica alle partite in transito.
Storico versioni
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