Art. 7
Cooperazione operativa a livello di Unione
In vigore dal 17 apr 2019
Cooperazione operativa a livello di Unione
1. L’ENISA sostiene la cooperazione operativa tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e tra i portatori di interessi.
2. L’ENISA coopera a livello operativo e stabilisce sinergie con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, compresa la CERT-UE, con i servizi che si occupano della criminalità informatica e con le autorità di vigilanza che si occupano della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, al fine di affrontare questioni di interesse comune, anche:
a)
scambiando conoscenze e migliori pratiche;
b)
fornendo consulenza ed emanando orientamenti sulle questioni pertinenti relative alla cibersicurezza;
c)
stabilendo le disposizioni pratiche per l’esecuzione di compiti specifici, previa consultazione della Commissione.
3. L’ENISA svolge le funzioni di segretariato della rete di CSIRT, a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148, e in tale veste sostiene attivamente la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra i suoi membri.
4. L’ENISA sostiene gli Stati membri nella cooperazione operativa nell’ambito della rete di CSIRT, mediante:
a)
consigli su come migliorare le loro capacità di prevenzione e rilevazione degli incidenti e di risposta agli stessi e, su richiesta di uno o più Stati membri, consigli in relazione a una specifica minaccia informatica;
b)
l’assistenza, su richiesta di uno o più Stati membri, nella valutazione di incidenti aventi un impatto rilevante o sostanziale, tramite la messa a disposizione di competenze e l’agevolazione della gestione tecnica di tali incidenti, ivi compreso in particolare il sostegno alla condivisione volontaria di informazioni pertinenti e soluzioni tecniche tra gli Stati membri;
c)
l’analisi delle vulnerabilità e degli incidenti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili o delle informazioni fornite volontariamente dagli Stati membri a tale scopo; e
d)
su richiesta di uno o più Stati membri, il sostegno in relazione a indagini tecniche ex post sugli incidenti aventi un impatto rilevante o sostanziale ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148.
Nello svolgimento di questi compiti, l’ENISA e la CERT-UE intraprendono una cooperazione strutturata per beneficiare delle sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.
5. L’ENISA organizza periodicamente esercitazioni di cibersicurezza a livello di Unione e, su loro richiesta, sostiene gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nell’organizzazione di esercitazioni di cibersicurezza. Tali esercitazioni di cibersicurezza a livello di Unione possono includere elementi tecnici, operativi o strategici. Ogni due anni l’ENISA organizza un’esercitazione globale su vasta scala.
Ove opportuno, l’ENISA inoltre contribuisce e aiuta ad organizzare esercitazioni di cibersicurezza settoriali insieme alle organizzazioni pertinenti che partecipano anche alle esercitazioni di cibersicurezza a livello di Unione.
6. L’ENISA elabora periodicamente, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una relazione approfondita sulla situazione tecnica della cibersicurezza nell’Unione in merito agli incidenti e alle minacce informatiche, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, della propria analisi e delle relazioni condivise, tra l’altro, dai CSIRT degli Stati membri o dai punti di contatto unici istituiti dalla direttiva (UE) 2016/1148, in entrambi i casi su base volontaria, dall’EC3 e dalla CERT-UE.
7. L’ENISA contribuisce a sviluppare una risposta cooperativa, a livello di Unione e di Stati membri, agli incidenti o alle crisi su vasta scala di carattere transfrontaliero connessi alla cibersicurezza, soprattutto:
a)
aggregando e analizzando le relazioni delle fonti nazionali di dominio pubblico o condivise su base volontaria al fine di contribuire a creare una consapevolezza comune della situazione;
b)
assicurando un flusso di informazioni efficiente e la disponibilità di meccanismi di attivazione tra la rete di CSIRT e i responsabili delle decisioni politiche e tecniche a livello di Unione;
c)
agevolando, su richiesta, la gestione tecnica di tali incidenti o crisi, anche, in particolare, sostenendo la condivisione volontaria di soluzioni tecniche tra gli Stati membri;
d)
sostenendo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e, su richiesta, gli Stati membri nella comunicazione pubblica in merito a tali incidenti o crisi;
e)
verificando i piani di cooperazione per rispondere a tali incidenti o crisi a livello di Unione e sostenendo gli Stati membri, su loro richiesta, nella verifica di tali piani a livello nazionale.
Storico versioni
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