Art. 64
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
In vigore dal 17 apr 2019
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
1. Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda:
a)
le decisioni assunte dall’autorità o dall’organismo di cui all’, paragrafo 1, anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cibersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche;
b)
il mancato intervento relativamente a un reclamo presentato all’autorità o all’organismo di cui all’, paragrafo 1.
2. I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità o l’organismo contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale.
Storico versioni
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