Art. 59

Valutazione inter pares

In vigore dal 17 apr 2019
Valutazione inter pares 1.   Al fine di ottenere norme equivalenti in tutta l’Unione relativamente ai certificati europei di cibersicurezza e alle dichiarazioni UE di conformità, le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza sono soggette a una valutazione inter pares. 2.   La valutazione inter pares è effettuata sulla base di criteri e procedure di valutazione solidi e trasparenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti in termini strutturali, di risorse umane e procedurali, la riservatezza e i reclami. 3.   La valutazione inter pares esamina: a) ove applicabile, se le attività delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza relative al rilascio di certificati europei di cibersicurezza di cui all’, paragrafo 5, lettera a), e all’, paragrafo 6, siano rigorosamente separate dalle attività di vigilanza indicate all’ e se tali attività siano svolte indipendentemente le une dalle altre; b) le procedure di supervisione e applicazione delle regole per il controllo della conformità dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC con i certificati europei di cibersicurezza a norma dell’, paragrafo 7, lettera a); c) le procedure di monitoraggio e applicazione degli obblighi che incombono ai fabbricanti o ai fornitori di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC a norma dell’, paragrafo 7, lettera b); d) le procedure di monitoraggio, autorizzazione e vigilanza delle attività degli organismi di valutazione della conformità; e) ove applicabile, se il personale delle autorità o degli organismi che rilasciano certificati di livello di affidabilità «elevato» a norma dell’, paragrafo 6, disponga di competenze adeguate. 4.   La valutazione inter pares è effettuata da almeno due autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza di altri Stati membri e dalla Commissione, e ha luogo almeno una volta ogni cinque anni. L’ENISA può partecipare alla valutazione inter pares. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano un piano almeno quinquennale per la valutazione inter pares e fissino i criteri riguardanti la composizione del gruppo di valutazione inter pares, la metodologia da utilizzare in tale valutazione nonché il calendario, la frequenza e altri compiti connessi. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene debitamente conto delle opinioni dell’ECCG. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   L’ECCG esamina i risultati delle valutazioni inter pares, redige sintesi che possono essere rese pubbliche e, se necessario, formula orientamenti o raccomandazioni in merito ad azioni o a misure che devono essere adottate dai soggetti interessati.
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