Art. 30

Struttura del bilancio dell’ENISA

In vigore dal 17 apr 2019
Struttura del bilancio dell’ENISA 1.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’ENISA comprendono: a) un contributo dal bilancio generale dell’Unione; b) entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche conformemente alla regolamentazione finanziaria di cui all’; c) finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc secondo la regolamentazione finanziaria di cui all’ e le disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione; d) contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’ENISA di cui all’; e) eventuali contributi volontari degli Stati membri, in denaro o in natura. Gli Stati membri che versano contributi volontari ai sensi del primo comma, lettera e), non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo. 2.   Le spese dell’ENISA comprendono la retribuzione del personale, l’assistenza amministrativa e tecnica, le spese infrastrutturali e di esercizio, nonché quelle conseguenti a contratti con terzi.
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