Art. 30
Struttura del bilancio dell’ENISA
In vigore dal 17 apr 2019
Struttura del bilancio dell’ENISA
1. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’ENISA comprendono:
a)
un contributo dal bilancio generale dell’Unione;
b)
entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche conformemente alla regolamentazione finanziaria di cui all’;
c)
finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc secondo la regolamentazione finanziaria di cui all’ e le disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione;
d)
contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’ENISA di cui all’;
e)
eventuali contributi volontari degli Stati membri, in denaro o in natura.
Gli Stati membri che versano contributi volontari ai sensi del primo comma, lettera e), non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo.
2. Le spese dell’ENISA comprendono la retribuzione del personale, l’assistenza amministrativa e tecnica, le spese infrastrutturali e di esercizio, nonché quelle conseguenti a contratti con terzi.
Storico versioni
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