Art. 26
Trasparenza
In vigore dal 17 apr 2019
Trasparenza
1. L’ENISA svolge le proprie attività con un livello elevato di trasparenza e nel rispetto dell’.
2. L’ENISA provvede a che al pubblico e alle parti interessate siano fornite informazioni appropriate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell’.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare le parti interessate a presenziare in qualità di osservatori allo svolgimento di alcune attività dell’ENISA.
4. L’ENISA stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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