Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013

In vigore dal 17 apr 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013 Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato: 1) L'articolo 278 è sostituito dal seguente: «Articolo 278 Misure transitorie 1.   Al più tardi fino al 31 dicembre 2020, mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice diversi da quelli contemplati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non sono ancora operativi. 2.   Al più tardi fino al 31 dicembre 2022, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi: a) le disposizioni in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo di cui agli articoli 133, 139, 145 e 146; e b) le disposizioni in materia di dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256. 3.   Al più tardi fino al 31 dicembre 2025, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi: a) le disposizioni sulle garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 89, paragrafo 6; b) le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull'analisi dei rischi di cui agli articoli 46, 47, 127, 128 e 129; c) le disposizioni sulla posizione doganale delle merci di cui all'articolo 153, paragrafo 2; d) le disposizioni sullo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179; e) le disposizioni in materia di transito di cui all'articolo 210, lettera a), all'articolo 215, paragrafo 2, e agli articoli 226, 227, 233 e 234; e f) le disposizioni in materia di perfezionamento passivo, dichiarazioni pre-partenza, formalità di uscita delle merci, esportazione di merci dell'Unione, riesportazione di merci non dell'Unione e dichiarazioni sommarie di uscita per le merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 e 275.». 2) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 278 bis Obblighi di comunicazione 1.   Entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni anno, fino alla data in cui i sistemi elettronici di cui all'articolo 278 siano diventati pienamente operativi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi elettronici. 2.   La relazione annuale valuta i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri nello sviluppo di ciascuno dei sistemi elettronici, tenendo conto in particolare delle tappe seguenti: a) la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico; b) il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici; e c) le date previste ed effettive di attivazione dei sistemi elettronici. 3.   Se dalla valutazione emerge che i progressi compiuti non sono soddisfacenti, la relazione descrive altresì le azioni di attenuazione da adottare per garantire l'attivazione dei sistemi elettronici prima della fine del periodo transitorio applicabile. 4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione due volte all'anno una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. La Commissione pubblica tali informazioni aggiornate sul suo sito web.». 3) L'articolo 279 è sostituito dal seguente: «Articolo 279 Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le norme relative allo scambio e all'archiviazione di dati nelle situazioni di cui all'articolo 278.».
Storico versioni

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