Art. 4

In vigore dal 17 apr 2019
La deroga è concessa alle seguenti condizioni: 1. Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'. 2. Nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/xxx». In caso di applicazione del sistema dell'esportatore registrato in Capo Verde nel 2019, detta dicitura è indicata sulle dichiarazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati. 3. Ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati e/o dichiarazioni di origine, in applicazione del presente regolamento nonché i numeri di serie di detti certificati.
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