Art. 3

Notifica delle decisioni degli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

In vigore dal 16 apr 2019
Notifica delle decisioni degli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale 1.   Gli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale a norma dell'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 lo notificano alla Commissione entro il mese successivo alla concessione della deroga. Nella notifica, gli Stati membri specificano le regioni e le varietà interessate dalla decisione e presentano dati ed elementi di prova attestanti che le condizioni climatiche nelle regioni interessate sono state eccezionalmente sfavorevoli. 2.   La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (6). 3.   La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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