Art. 1

Notifica preventiva delle partite

In vigore dal 16 apr 2019
Notifica preventiva delle partite 1.   L'operatore responsabile di una partita che rientra nelle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 effettua la notifica preventiva all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell'Unione almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita. 2.   In deroga al paragrafo 1, qualora vincoli logistici impediscano il rispetto del termine stabilito in tale paragrafo, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri possono applicare un periodo di notifica preventiva di almeno quattro ore prima dell'arrivo previsto della partita. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/1012 possono applicare un periodo di notifica preventiva di massimo cinque giorni lavorativi prima dell'arrivo previsto di tali partite.
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