Art. 3

In vigore dal 10 apr 2019
1.   Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/455 della Commissione, del 20 marzo 2019 (34) («il regolamento relativo alla registrazione»). 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'Unione non oltre 3 settimane prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2019/576 — Testo vigente | Portale Normativo