Art. 1
In vigore dal 9 apr 2019
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) e originari della Malaysia, della Federazione russa e della Repubblica di Corea.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Paese
Società
Aliquota del dazio
Codice addizionale TARIC
Malaysia
Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan
59,2 %
A324
Pantech Steel Industries Sdn Bhd
49,9 %
A961
Tutte le altre società
75,0 %
A999
Federazione russa
Tutte le società
23,8 %
—
Repubblica di Corea
TK Corporation, 1499-1, Songjeong- Dong, Gangseo-Gu, Busan
32,4 %
C066
Tutte le altre società
44,0 %
C999
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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