Art. 1

In vigore dal 9 apr 2019
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 e 7307998098) e originari della Malaysia, della Federazione russa e della Repubblica di Corea. 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente: Paese Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC Malaysia Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan 59,2 % A324 Pantech Steel Industries Sdn Bhd 49,9 % A961 Tutte le altre società 75,0 % A999 Federazione russa Tutte le società 23,8 % — Repubblica di Corea TK Corporation, 1499-1, Songjeong- Dong, Gangseo-Gu, Busan 32,4 % C066 Tutte le altre società 44,0 % C999 3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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