Art. 33

Disposizioni transitorie

In vigore dal 8 apr 2019
Disposizioni transitorie L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale accompagnate dai pertinenti certificati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005, al regolamento (UE) n. 211/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 può essere accettato fino al 13 marzo 2020, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 14 dicembre 2019. Fino al 13 marzo 2020 le partite di grassi animali fusi e ciccioli possono entrare nell'Unione purché accompagnate dal certificato per i prodotti a base di carne di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE, e le partite di carni di rettili, di insetti e di altri prodotti di origine animale di cui all' possono entrare nell'Unione senza il certificato di cui all'allegato III del presente regolamento.
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Disposizioni transitorie (Art. 33 Regolamento (UE) 2019/628) — Testo vigente | Portale Normativo