Art. 1
In vigore dal 5 apr 2019
Nell'allegato VI della direttiva 2007/59/CE, il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8. LINGUA
1)
Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere le necessarie cognizioni linguistiche perlomeno in una delle lingue indicate dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza. Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI “Esercizio e gestione del traffico”.
2)
Al fine di soddisfare i requisiti di cui al punto 1, il macchinista deve essere in grado di comprendere (oralmente e per iscritto) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages — CEFR) stabilito dal Consiglio d'Europa.
3)
Nel caso in cui le operazioni ferroviarie si svolgano su tratti tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, i macchinisti dei treni operati da un'impresa ferroviaria possono essere esentati dal gestore dell'infrastruttura dall'obbligo di ottemperare ai requisiti di cui al punto 2, a condizione che sia applicata la seguente procedura:
a)
l'impresa ferroviaria richiede una deroga al gestore dell'infrastruttura per i macchinisti interessati; al fine di garantire il trattamento equo e paritario dei richiedenti, il gestore dell'infrastruttura applica a ciascuna richiesta di deroga presentata la medesima procedura di valutazione, che fa parte del prospetto informativo della rete;
b)
il gestore dell'infrastruttura concede una deroga se l'impresa ferroviaria dimostra di aver posto in atto meccanismi sufficienti a garantire la comunicazione tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell'infrastruttura in situazioni di routine, critiche e d'emergenza, come previsto al punto 1;
c)
le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura garantiscono che il personale interessato sia a conoscenza di tali norme e meccanismi e riceva una formazione adeguata tramite i propri sistemi di gestione della sicurezza.
4)
Una o più imprese ferroviarie in collaborazione con uno o più gestori dell'infrastruttura (“i richiedenti”) possono realizzare progetti pilota per sperimentare metodi alternativi atti a garantire la comunicazione efficace di cui al punto 1. Si applica la procedura di cui in appresso.
a)
I richiedenti individuano le parti della rete e la natura dei servizi in questione, la durata iniziale del progetto pilota e in particolare:
i)
definiscono l'ambito del progetto pilota;
ii)
indicano quali competenze linguistiche alternative propongono di applicare;
iii)
descrivono gli strumenti aggiuntivi che intendono utilizzare per sostenere la comunicazione in situazioni di routine, critiche e d'emergenza;
iv)
dimostrano in che modo le competenze linguistiche alternative e gli strumenti aggiuntivi garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente alla piena conformità ai requisiti di cui al punto 1, una volta integrati nei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza (*1);
v)
spiegano come intendono attuare il progetto pilota nel proprio sistema di gestione della sicurezza, compresi i programmi di formazione e la documentazione dei risultati;
vi)
consultano i rappresentanti del personale che interviene nel processo di preparazione della richiesta.
b)
I richiedenti chiedono il parere dell'autorità o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza che hanno rilasciato il certificato o i certificati di sicurezza unici o l'autorizzazione o le autorizzazioni di sicurezza, e dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, se è l'organismo di certificazione di sicurezza («l'entità o le entità di autorizzazione»). Ciascuna entità di autorizzazione emette, entro 60 giorni dalla data in cui l'ultima entità di autorizzazione ha ricevuto la richiesta, un parere sul fatto che i metodi alternativi garantiscano o no un livello di sicurezza almeno equivalente alla piena conformità ai requisiti di cui al punto 1. In presenza di più di una entità di autorizzazione, tali entità sono incoraggiate a collaborare e a garantire il coordinamento.
I pareri valutano in particolare se siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i)
le competenze linguistiche alternative proposte e gli altri strumenti di comunicazione sono sufficienti a garantire una comunicazione efficace tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell'infrastruttura in situazioni di routine, critiche e d'emergenza;
ii)
i sistemi di gestione della sicurezza dei richiedenti sono stati adattati all'uso di competenze linguistiche alternative e di altri strumenti di comunicazione;
iii)
i richiedenti hanno fornito elementi di prova del fatto che tali strumenti sono stati testati in condizioni operative con macchinisti in possesso dei requisiti linguistici di cui al punto 2;
iv)
tutti i membri del personale dell'impresa ferroviaria e del gestore dell'infrastruttura interessati hanno ricevuto una formazione adeguata attraverso i propri sistemi di gestione della sicurezza.
In caso di pareri discordanti si applicano le disposizioni del punto 5, secondo comma.
c)
I richiedenti presentano congiuntamente alla Commissione una richiesta di deroga al punto 2, compresi i pareri dell'entità o delle entità di autorizzazione e la descrizione dettagliata del progetto pilota su cui si basano i pareri. In alternativa, i partecipanti al progetto possono designare tra di loro un coordinatore, il quale può presentare la richiesta congiunta per conto di tutti i partecipanti al progetto.
5)
La Commissione, entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta completa, concede una deroga al punto 2:
a)
se i pareri dell'entità o delle entità di autorizzazione sono positivi e
b)
se è dimostrato che sono garantiti il trattamento equo e non discriminatorio di tutte le richieste e la coerenza giuridica a livello di Unione.
In caso di pareri discordanti o di mancata emissione di un parere da parte di una o più entità di autorizzazione entro il termine prescritto, i richiedenti possono chiedere alla Commissione di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, in collaborazione con le parti interessate. Se entro 90 giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di deroga non è possibile trovare una soluzione reciprocamente accettabile, il progetto pilota si considera rifiutato. La Commissione può chiedere il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e procede in tal senso se il parere di ciascuna entità di autorizzazione è negativo.
6)
La deroga è concessa per un periodo di tempo limitato e non supera i 36 mesi. Se la deroga è stata concessa per un periodo più breve, può essere rinnovata a condizione che non sia superata la durata totale di 36 mesi.
7)
Su richiesta delle imprese ferroviarie interessate e ove giustificato, un gestore dell'infrastruttura offre ad altre imprese ferroviarie che utilizzano un tratto della rete oggetto di un progetto pilota in corso la possibilità di partecipare al progetto pilota, previo parere favorevole delle entità di autorizzazione interessate. Tale partecipazione aggiuntiva è comunicata alla Commissione dal gestore dell'infrastruttura.
In caso di modifiche dell'ambito dei progetti pilota, riguardanti in particolare la parte della rete in cui è realizzato il progetto, le competenze linguistiche alternative e gli strumenti aggiuntivi utilizzati per la comunicazione, si applica la procedura descritta al punto 4.
8)
L'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura provvedono affinché la realizzazione del progetto pilota sia adeguatamente documentata nei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza. La documentazione deve essere conservata per 24 mesi dopo la conclusione del progetto pilota, in particolare quella relativa al personale interessato, alla formazione ricevuta, ai servizi prestati e a eventuali criticità riscontrate nel corso del progetto pilota. Le pertinenti informazioni devono essere incluse nei certificati complementari dei macchinisti interessati.
9)
Al termine di ciascun progetto pilota, l'impresa o le imprese ferroviarie e il gestore o i gestori dell'infrastruttura interessati riferiscono alle entità di autorizzazione competenti. Se la durata di una deroga supera un anno, l'impresa o le imprese ferroviarie e il gestore o i gestori dell'infrastruttura riferiscono su base annua nell'ambito delle rispettive relazioni annuali sulla sicurezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate comunicano i risultati dei progetti pilota nelle loro relazioni annuali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, sulla base di un quadro comune di valutazione, analizza i risultati dei progetti pilota e presenta una relazione alla Commissione.
10)
La Commissione può sospendere la deroga concessa se ritiene che le condizioni non siano più soddisfatte o qualora emergano criticità in relazione alla sicurezza. Un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura informano immediatamente la Commissione in caso di insorgenza di criticità in tema di sicurezza.
11)
L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie pubblica sul suo sito web un elenco di progetti pilota autorizzati dalla Commissione, unitamente a una breve descrizione del progetto e al periodo per il quale è autorizzato, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, come l'interruzione o la sospensione dei progetti.
Storico versioni
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