Art. 2
In vigore dal 28 mar 2019
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
Tuttavia il presente regolamento non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a)
un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo;
b)
è stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea oltre il 31 dicembre 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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