Art. 3

In vigore dal 28 mar 2019
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2020, 2021 e 2022 rispettivamente entro il 31 agosto 2021, 2022 e 2023. Tali risultati sono comunicati nel formato elettronico previsto dall'EFSA. Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
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