Art. 1
Formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
In vigore dal 28 mar 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:
1)
è inserito l'articolo 2 sexies seguente:
«Articolo 2 sexies
Formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
1. Con riguardo ai formulari da utilizzare, per «componente» e «campo» si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.
2. Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE è conforme all'allegato XIII del presente regolamento.
3. Gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2011/16/UE sono gli elementi indicati alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, della direttiva e per questi elementi fondamentali il regime linguistico deve essere lo stesso di quello previsto dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, del presente regolamento.»;
2)
l'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato XIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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