Art. 1
Pesca sperimentale
In vigore dal 28 mar 2019
Il regolamento (UE) 2019/124 è così modificato:
1)
all'articolo 27, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2019 a un livello totale di 36 102 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 28 bis
Pesca sperimentale
1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nella zona della convenzione SPRFMO nel 2019 solo se l'SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca, incluso un piano delle operazioni di pesca e l'impegno di attuare un piano di raccolta dati.
2. La pesca si svolge esclusivamente nei capitoli di ricerca di cui all'allegato IJ. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
3. Il TAC è stabilito nell'allegato IJ. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per capitolo di ricerca. Le attività di pesca cessano quando si raggiunge il TAC o se si effettuano 100 cale/retate, a seconda del caso che si verifica prima.»;
3)
gli allegati IA, IB, IH, IJ, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) 2019/124 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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