Art. 2

In vigore dal 26 mar 2019
Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all', che secondo il richiedente rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati senza il consenso di Bioenergy LIFE Science, Inc. a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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