Art. 2

Ambito d'applicazione «ratione personae»

In vigore dal 25 mar 2019
Ambito d'applicazione «ratione personae» Il presente regolamento si applica alle seguenti persone: a) ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovano o si sono trovati in una situazione che coinvolge il Regno Unito anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nonché ai loro familiari e superstiti; b) ai cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nonché ai loro familiari e superstiti.
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