Art. 2

Ammissibilità

In vigore dal 25 mar 2019
Ammissibilità 1.   Le attività di mobilità ai fini dell'apprendimento di cui all' continuano ad essere ammissibili al finanziamento. 2.   Ai fini dell'applicazione di eventuali disposizioni del regolamento (UE) n. 1288/2013 e degli atti di esecuzione di tale regolamento che sono necessari per dare attuazione al paragrafo 1, il Regno Unito è trattato alla stregua di uno Stato membro, fatte salvoil presente regolamento. Tuttavia, i rappresentanti del Regno Unito non partecipano al comitato di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013.
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Ammissibilità (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/499) — Testo vigente | Portale Normativo