Art. 1
Modifiche al regolamento (UE) 2017/2403
In vigore dal 25 mar 2019
Modifiche al regolamento (UE) 2017/2403
Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:
1)
al titolo II, capo II, è aggiunta la sezione seguente:
«
Sezione 4
Operazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito
Articolo 18 bis
Ambito di applicazione
In deroga alla sezione 3, la presente sezione si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.
Articolo 18 ter
Definizioni
Ai fini della presente sezione, per “acque del Regno Unito” si intendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito, ai sensi del diritto internazionale.
Articolo 18 quater
Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito
1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato che le condizioni stabilite all'articolo 5 sono soddisfatte trasmette alla Commissione la corrispondente domanda o il corrispondente elenco di domande di autorizzazione da parte del Regno Unito.
2. Ogni domanda o elenco di domande contiene le informazioni richieste dal Regno Unito per il rilascio dell'autorizzazione, nel formato richiesto, conformemente a quanto comunicato dal Regno Unito alla Commissione.
3. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni e il formato di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione necessario per verificare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3, la Commissione inoltra senza indugio la domanda al Regno Unito.
5. Non appena il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di rilasciare o di rifiutare un'autorizzazione a un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro di bandiera.
6. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un'autorizzazione di pesca relativa ad operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito soltanto dopo essere stato informato della decisione del Regno Unito di rilasciare l'autorizzazione al peschereccio dell'Unione di cui trattasi.
7. Le operazioni di pesca non cominciano fino a quando sia lo Stato membro di bandiera che il Regno Unito non abbiano rilasciato un'autorizzazione di pesca.
8. Se il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.
9. Se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro di bandiera la decisione di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un'autorizzazione di pesca di un peschereccio dell'Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione. Lo Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione di pesca relativa alle operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.
Articolo 18 quinquies
Sorveglianza
La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito per operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito.»;
2)
è inserito il titolo seguente:
«TITOLO III bis
OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DEL REGNO UNITO NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 38 bis
Ambito di applicazione
In deroga al titolo III, il presente titolo si applica, fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione.
Articolo 38 ter
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito
I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell'Unione conformemente alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) 2019/124 (*1) e (UE) 2018/2025 (*2) del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca.
Articolo 38 quater
Principi generali
1. Un peschereccio del Regno Unito conduce operazioni di pesca nelle acque dell'Unione soltanto se gli è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca ai pescherecci del Regno Unito se:
a)
il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità del Regno Unito;
b)
il peschereccio è iscritto dal Regno Unito in un registro della flotta accessibile alla Commissione;
c)
il peschereccio e le eventuali navi d'appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell'IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell'Unione;
d)
il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un'ORGP e/o dall'Unione a norma del regolamento INN;
e)
il Regno Unito non è iscritto nell'elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza possibilità di pesca non sostenibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012;
f)
il Regno Unito dispone di possibilità di pesca.
3. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le norme che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca in cui opera.
Articolo 38 quinquies
Procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca
1. Il Regno Unito trasmette alla Commissione la domanda o l'elenco delle domande di autorizzazione per i propri pescherecci.
2. La Commissione può chiedere al Regno Unito i complementi di informazione necessari per verificare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 38 quater, paragrafo 2.
3. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 38 quater, paragrafo 2, la Commissione può rilasciare un'autorizzazione di pesca e informarne senza indugio il Regno Unito e gli Stati membri interessati.
Articolo 38 sexies
Gestione delle autorizzazioni di pesca
1. Se una delle condizioni di cui all'articolo 38 quater, paragrafo 2, non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell'autorizzazione, e ne informa il Regno Unito e gli Stati membri interessati.
2. La Commissione può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione o sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata a un peschereccio del Regno Unito nei casi seguenti:
a)
qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione;
b)
qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine;
c)
qualora ciò sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN;
d)
qualora la Commissione lo ritenga opportuno sulla base dei risultati derivanti dalla sua attività di sorveglianza a norma dell'articolo 18 quinquies;
e)
qualora il Regno Unito rifiuti, sospenda o revochi indebitamente l'autorizzazione per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle acque del Regno Unito.
3. La Commissione informa immediatamente il Regno Unito nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l'autorizzazione in conformità del paragrafo 2.
Articolo 38 septies
Chiusura delle operazioni di pesca
1. Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il Regno Unito e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, la Commissione chiede al Regno Unito di comunicarle le misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.
2. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del Regno Unito si ritengono sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a condurre tali operazioni di pesca.
3. Le autorizzazioni di pesca si considerano revocate se la sospensione delle autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.
Articolo 38 octies
Superamento di contingenti nelle acque dell'Unione
Se constata che il Regno Unito ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l'ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.
Articolo 38 nonies
Controllo ed esecuzione
1. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione rispetta le norme in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona di pesca in cui essa opera.
2. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che i pescherecci dell'Unione sono tenuti a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a pescare nelle acque dell'Unione trasmette alla Commissione o all'organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell'ambito dei vigenti programmi di osservazione.
5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci del Regno Unito, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all'articolo 93 del regolamento sul controllo.
Articolo 38 decies
Trasferimenti e scambi di contingenti
1. Uno Stato membro può avviare discussioni informali con il Regno Unito ed eventualmente presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica alla Commissione da parte dello Stato membro interessato, la Commissione può procedere al corrispondente trasferimento o scambio di contingenti.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o trasferite al Regno Unito nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto. Tale assegnazione o detrazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.».
(*1) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7)."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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