Art. 1

Modifiche al regolamento (UE) n. 508/2014

In vigore dal 25 mar 2019
Modifiche al regolamento (UE) n. 508/2014 Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato: 1) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   Gli Stati membri hanno la possibilità di superare l'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di utilizzare importi inferiori a quelli di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo per sostenere le misure di cui all'articolo 33 del presente regolamento se il Regno Unito non concede i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione europea caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per lo svolgimento delle loro attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE).»; 2) all'articolo 25 è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Del contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), non si tiene conto per stabilire se i limiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo sono superati.»; 3) l'articolo 33 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «d) per far fronte alle conseguenze derivanti da una situazione in cui il Regno Unito non conceda i diritti di accesso alle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'Unione caratterizzati da una notevole dipendenza dall'accesso a tali acque per svolgere le proprie attività di pesca nel caso in cui i trattati cessino di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il sostegno di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020 e il sostegno di cui alla lettera d) di tale paragrafo può essere concesso per una durata massima di nove mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Le spese di cui al paragrafo 1, lettera d), sono ammissibili a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 22).»."
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