Art. 1
In vigore dal 25 mar 2019
L'allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato:
a)
il titolo «Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America» è sostituito dal seguente:
«Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America»;
b)
nella parte 2, dopo il trattino «Svizzera, compreso il Liechtenstein», è inserito il trattino seguente:
«—
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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