Art. 1
In vigore dal 25 mar 2019
Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:
1)
all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«m)
azioni di adeguamento delle infrastrutture di trasporto a fini di sicurezza e di controllo alle frontiere esterne.»;
2)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione riesamina i programmi di lavoro pluriennali almeno a metà periodo. Nel settore dei trasporti, riesamina il programma di lavoro pluriennale al fine di adeguarlo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione in cui rivede il programma di lavoro pluriennale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Nel settore dei trasporti, le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera m), sono una priorità di un programma di lavoro annuale adottato a decorrere dal 28 marzo 2019.»;
3)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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