Art. 1

Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali

In vigore dal 25 mar 2019
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 è così modificato: 1) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il direttore dell'Autorità è assistito da personale nei confronti del quale esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, (“i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina”). L'Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Al personale dell'Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime. La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di interessi tra le sue funzioni presso l'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.»; 2) all'articolo 10, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 10 bis.»; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali 1.   Nessun partito politico europeo o nessuna fondazione politica europea influenza deliberatamente, o tenta di influenzare, l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione da parte di una persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. 2.   Se l'Autorità viene a conoscenza di una decisione di un'autorità nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), secondo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione si evince, o se vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione sia legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 del presente regolamento. L'Autorità può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo interessata. 3.   Il comitato di cui al paragrafo 2 esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o fondazione politica europea in questione abbiano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo, sfruttando detta violazione. L'Autorità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre un mese dopo essere stata informata della decisione dell'autorità nazionale di controllo. L'autorità stabilisce un termine breve e ragionevole entro il quale il comitato deve esprimere il proprio parere. Il comitato è tenuto a rispettare tale termine. 4.   Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni pecuniarie al partito politico europeo o fondazione politica europea in questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in particolare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in tempi rapidi. 5.   La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la procedura di cui all'articolo 10. (*1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;" 4) all'articolo 11, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere su: a) qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si fonda l'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea; b) se un partito politico europeo o una fondazione politica europea abbiano o meno deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il comitato può chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all'Autorità, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro rappresentanti. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 10 bis coopera con il comitato conformemente al diritto applicabile.»; 5) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono, al momento della domanda, osservare gli obblighi di cui all'articolo 23, e, dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'esercizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro e non possono essere soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii).»; 6) l'articolo 27 è così modificato: a) al paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il seguente punto: «vii) qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo: «7.   In caso di revoca di una decisione dell'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 10 bis o nel caso in cui sia accolto un ricorso avverso tale decisione, e a condizione che tutte le vie di ricorso nazionali siano state esaurite, l'Autorità riesamina le eventuali sanzioni irrogate a norma del paragrafo 2, lettera a), punto vii), su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati.».
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