Art. 1
In vigore dal 25 mar 2019
All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 391/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutti gli organismi riconosciuti sono valutati dalla Commissione in collaborazione con lo Stato membro o gli Stati membri che li hanno autorizzati conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, su base regolare e almeno ogni due anni, onde verificare se essi rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento e se soddisfino i criteri minimi di cui all'allegato I del presente regolamento. La valutazione deve limitarsi alle attività degli organismi riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.».
Storico versioni
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