Art. 2

In vigore dal 21 mar 2019
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione dichiarate con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato del presente regolamento. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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