Art. 1
In vigore dal 20 mar 2019
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali attualmente classificati con il codice NC 3102 80 00, originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America.
2. L'obbligo di registrazione scade dopo tre settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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