Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013
In vigore dal 19 mar 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013
Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presente regolamento non si applica alle attrezzature intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.»;
2)
all'articolo 4, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2)
la «categoria T1» comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm; per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), l'asse più vicino al conducente è quello munito degli pneumatici di diametro maggiore;
3)
la «categoria T2» comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; se il valore risultante dalla divisione dell'altezza del centro di gravità del trattore (determinata conformemente alla norma ISO 789-6:1982 e misurata rispetto al suolo) per la carreggiata minima media di ciascun asse supera 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h;»;
3)
all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti, una copia del certificato di omologazione UE e la tengono a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, e garantiscono che il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10, su richiesta, possa essere messo a disposizione di dette autorità.»;
4)
all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
scheda dei risultati di prova;»;
5)
all'articolo 39, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell'Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né entrati in circolazione prima che tale omologazione cessasse di essere valida.»;
6)
all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 12, all'articolo 61 e all'articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 22 giugno 2022 e nove mesi prima della scadenza di ogni successivo periodo di cinque anni.»;
7)
all'articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento, le direttive 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE e 2009/144/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2016.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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