Art. 16

Valutazione e revisione

In vigore dal 19 mar 2019
Valutazione e revisione 1.   Entro il 13 ottobre 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu, sulla base, in particolare, delle informazioni fornite dal registro a norma dell', lettera l). 2.   Entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuta, tenendo conto della prassi attuale, se e in che modo il registro debba cooperare con l'EUIPO e con altre agenzie dell'Unione al fine di contrastare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio e se e come sia opportuno prevedere procedure amministrative semplici, in particolare per quanto riguarda le PMI. Se necessario, la Commissione può proporre ulteriori misure al riguardo. 3.   Entro il 13 ottobre 2024 la Commissione valuta la possibilità di ampliare i criteri di cui all' e può, se del caso, presentare una proposta legislativa. 4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Valutazione e revisione (Art. 16 Regolamento (UE) 2019/517) — Testo vigente | Portale Normativo